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Anagni. Convitto RM. La legge prima di tutto



Il piano di dimensionamento della rete scolastica, approvato dal Consiglio provinciale il 21 novembre, prevede la disaggregazione da questo Convitto del Liceo Linguistico e del  Liceo  delle  Scienze  Umane  (ex  Istituto  Magistrale  Regina  Margherita), ora aggregati al Liceo Classico Dante Alighieri” di Anagni. Tale disaggregazione è a nostro parere illegittima in quanto, se non altro, in contrasto con il dettato del D.P.R. n.233/1998  (Regolamento recante  norme per  il  dimensionamento  ottimale delle istituzioni scolastiche).
Le motivazioni nel metodo e nel merito per cui riteniamo illegittimo quanto deliberato
dal Consiglio provinciale:
1.  Il D.P.R. n. 233/1998 (Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche...) all’art. 7 c. 1 prevede che le disposizioni di cui al regolamento non si applicano agli istituti di educazione (leggasi Convitti Nazionali, Educandati femminili, ecc.);
2.  La nota del M.E.F. prot n. 0067317 del 10/06/2008 precisa che ai sensi dell’art.5, comma 5, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, recante il regolamento sul
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, le scuole annesse alle istituzioni educative sono prive di personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza e che, ai sensi del successivo art. 7, comma 1, a questultimi, non si applicano le norme dello stesso D.P.R. n. 233/1998.
N. B. Il Liceo annesso è appunto privo di personalità giuridica e quindi non poteva rientrare         nel  piano      di  dimensionamento;
3.  Il M.I.U.R. - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici - Ufficio IV con nota del 3 agosto 2011 inviata alle Direzioni Regionali precisa quanto segue:
Con nota del 22 luglio 2011, lAssociazione Nazionale degli Istituti Educativi Statali ha segnalato che alcune Direzioni Regionali applicano, nei confronti delle istituzioni educative, il  comma  5  dell’art.  19  del  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111.
In merito, si osserva che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 18 giugno 1998,
n. 233, gli istituti di educazione sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico dettate dallo stesso decreto.
Non trova, pertanto, applicazione, nei  confronti degli istituti in  questione, la norma di cui all’art. 19, comma 5, del sopra citato D.L., anche perché le scuole annesse ai Convitti Nazionali e agli Educandati Statali non posseggono autonomia
amministrativa né personali giuridica distinta dallistituto di appartenenza. Non sono, quindi, scuole autonome, né hanno bilanci autonomi, né revisori dei conti. E da rilevare, inoltre, che la disposizione che esclude gli istituti di educazione dal dimensionamento non è stata abrogata né dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, art. 24,  né  da  successive  disposizioni.  In  conseguenza  di  ciò,  i  predetti  istituti rimangono sedi di titolarità di dirigenza scolastica.
Si prega, pertanto, di riconsiderare la questione alla luce della vigente normativa.;
4. La L. n. 150/1997 prevede all’art. 1 che ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti Nazionali, a ciascun Convitto è  annessa  la  Scuola  Media  Statale  e  possono  altresì essere  annesse  Scuole Secondarie Superiori statali di qualsiasi tipo. (Il Liceo Regina Margherita, ex Istituto Magistrale, è stato infatti annesso a questo Convitto a partire dall’a. s.
2009/2010, e la Scuola Secondaria di I grado Regina Margherita, ex Scuola
Media, è stata istituita a partire dall’a. s. 2010/2011).
5. Infine non si è, almeno per quanto concerne questa Istituzione educativa, provveduto a quanto previsto dall’atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione     della           rete          scolastica            a.  s.   2012/2013         -   in   merito all’acquisizione dei pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessati alle proposte di modifica; peraltro nell'allegato C al piano non è    nemmeno     menzionata la             nostra richiesta    di   attivazione              dellopzione economico-sociale per il Liceo delle Scienze Umane annesso (inoltrata con nota prot. 5901 dell8 novembre 2011), mentre per quanto riguarda Anagni sono menzionate (e accolte) solo le richieste relative all’IIS Marconi;

In   un   primo   momento   il   piano   di   dimensionamento  prevedeva  anche   la disaggregazione dal  Convitto  della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  (Scuola  Media), istituita a partire dallo scorso anno scolastico. Tale disaggregazione è rientrata anche grazie alla disponibili ed al fattivo interessamento alla questione da parte del consigliere provinciale Felli, del consigliere comunale nonché assessore provinciale Cardinali e dei consiglieri comunali di Anagni Ciprani, Tagliaboschi e Proietti, a tutti i quali va il nostro psentito ringraziamento.

In conclusione, ci sentiamo comunque di affermare che le nostre speranze di mantenere il Liceo nell’ambito della nostra - ci sia consentito, prestigiosa - offerta formativa non vengono meno, poiché confidiamo che la Giunta Regionale del Lazio, in sede di approvazione definitiva del piano regionale, vorrà ricondurre la questione nell’alveo della legittimità.

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